Come previsto dal DL. n. 223/06 con provvedimento del Direttore Dell’agenzia delle Entrate del 6.12.06 , sono stati individuati i veicoli che a prescindere dalla loro immatricolazione (autocarro) dovranno essere fiscalmente trattati (IVA e II.DD.) come le autovetture, quindi assoggettate al regime limitato di deducibilità dal reddito e di detraibilità IVA e non a quello di piena deducibilità e detraibilità previsto per gli autocarri.
Le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati autovetture sono le seguenti:
- si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0),
- quattro o più posti
- un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.
Calcolo per determinare se un veicolo, immatricolato come autocarro, deve essere comunque, fiscalmente, considerato come un'autovettura.
Provv.to Dir. AE. del 6.12.2006 Prot. 184192 e comma 240 della Finanziaria 2007.