L’obbligo di comunicare all’amministrazione finanziaria i dati dei soci che utilizzano beni aziendali e di quelli che erogano finanziamenti o capitalizzazioni nasce dall’articolo 2, comma 36-sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
Dal 2012 la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, nonché per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.
La comunicazione da presentare entro il 30 ottobre, elenca ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, nonché per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.
Il COMMENTO MONOGRAFICO proposto Vi consente di rispettare e adempiere con tutta tranquillità agli obblighi in argomento.
E’ importante ricordare che l’eventuale differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo per l’uso del bene, costituisce, per il socio o familiare, reddito diverso (art. 67 TU.) da dichierare col modello 730 o UNICO.
Per la società invece, se il bene è concesso a un corrispettivo inferiore al valore normale, il costo di quel bene sarà completamente indeducibile.
Dotazioni richieste: Per utilizzare questo prodotto in formato pdf, è necessario possedere acrobat reader.
E’ anche disponibile un foglio raccolta dati qui: FOGLIO RACCOLTA DATI
Pubblicazione: 30.8.2014 Versione aggiornata qui: BENI AI SOCI 2015